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Scadenze dei procedimenti e adempimenti (con relativo monitoraggio)

  • Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 241/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
  • I tempi vengono regolarmente rispettati.

dlgs 33/2013

Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190


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Procedimenti

Per quanto concerne le tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, per informazioni dettagliate sulla consegna di documenti, oppure per eventuali contatti, vedasi la pagina relativa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Segreteria), contenente i recapiti, gli indirizzi e il personale incaricato dei vari adempimenti.

Sezioni informative sui procedimenti:

  • Modulistica (compresi i fac-simili per le autocertificazioni) LINK
  • Iscrizioni LINK
  • Modalità per l'effettuazione di pagamenti LINK

Responsabili
L'unico responsabile dei procedimenti e dell'unità organizzativa è il Dirigente Scolastico.

Termini
Il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante, come previsto dalla legge, è di 30 giorni (Legge 214/1990).

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
Ufficio Scolastico Regionale per l'xxxxxxxxxxxx
Posta elettronica Certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Via Uxxxxx Nxxxxxx
Bxxxxxxx - Pxxxxxxxx - Xxxxxxxxx
Tel. 0123 456789 - 0123 456789
Fax 0123 456789


Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.


Varie
Uffici di livello dirigenziale non generale (informazione ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005, "CAD"): l'unico ufficio dirigenziale è quello del Dirigente Scolastico.

 

 


dlgs 33/2013

 

Art. 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati::1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f ) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.


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Dati aggregati attività amministrativa

La scuola ha un unico ufficio amministrativo:

  • Amministrazione (personale, contatti telefonici, email). LINK
  • Bilancio LINK

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Art. 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.


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Benessere organizzativo

Documento in fase di elaborazione.

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Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.


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Premialità

L'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti, sia per i dipendenti non è possibile, in quanto nella scuola attualmente non viene previsto nulla di simile: l'analisi dei tassi e di altre voci relative ai "premi" sono legati al Piano della Performance, ancora non vigente nella scuola.

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Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.


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Premi e compensi

I "premi" sono legati al Piano della Performance, quindi, ancora non previsti nella scuola (contenuto in fase di regolamentazione)

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Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 

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OIV - Nominativi e curricula dei Valutatori

I nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance fanno parte dei numerosi documenti in fase di regolamentazione, che in futuro verranno pubblicati (per ora, tale voce non è prevista nella scuola).

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Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità::8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparente
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.


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Contratto Nazionale

Testi contrattuali vigenti:

-CCNL rimodulazione posizioni stipendiali, 4 agosto 2011 LINK
-CCNL 2008/2009 II biennio economico, 23 gennaio 2009 LINK
-CCNL 2006/2009 e I biennio economico 2006/2007, 29 novembre 2007 LINK

In alternativa, la documentazione relativa alla contrattazione nazionale è visionabile tramite link esterni:

- al sito del MIUR - Contratto Nazionale del Comparto Scuola;
- al sito dell'ARAN - Contratti Collettivi Nazionali Scuola (per le "interpretazioni autentiche").

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Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva:1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.


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Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici

Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 18 del D. Lgs. 33/2013.

Incarichi conferiti: corrispondono alle nomine effettuate per vari incarichi in base alla Contrattazione integrativa (il cosiddetto Contratto d'Istituto).

Incarichi autorizzati: si rimanda agli allegati.

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Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.


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Allegati:

Assenze e presenze

I tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) sono parte della informazioni già presenti sul sito del MIUR (tali dati sono periodicamente comunicati al Ministero secondo le scadenze richieste).

Tassi mensili di assenza del personale dell'Istituto Comprensivo n 1 di ---------- (link esterno con accesso diretto ai dati pubblicati dal MIUR).

 


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Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.


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Personale non a tempo indeterminato

Gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato (pubblicati in ottemperanza all'art. 16 del D. Lgs. 33/2013) prevedono la definizione:

  • delle diverse tipologie di rapporto
  • della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali

I contratti ATA e Personale Docente sono reperibili all'Albo per le nomine di competenza dell'istituto.

Le altre nomine sono di competenza del MIUR.

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Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.


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Posizioni organizzative

Per posizione organizzativa si intende il conferimento a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di particolari incarichi per il cui assolvimento sono richieste particolari competenze culturali e professionali. Destinatari di tali incarichi possono essere, secondo la contrattazione collettiva, solo i dipendenti appartenenti all'area apicale di ciascun comparto, ovvero l'area C o quella D per il solo comparto regioni – enti locali. 

L'incarico in questione è sempre a tempo determinato, revocabile, retribuito e concesso per lo svolgimento di colpiti ben tipizzati, come la direzione di unità organizzative, lo svolgimento di mansioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi professionali o il compimento di attività di staff, di studio o, anche, di controllo e vigilanza, restando esclusa la possibilità di conferire incarichi a contenuto generico al solo scopo di premiare sotto il profilo retributivo taluni dipendenti.


Gli obblighi prevvisti dalla sezione Posizioni organizzative non riguardano questa pubblica amministrazione

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Articolo 10 , comma 8, lettera d

8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.


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La Contrattazione Integrativa d'Istituto comprende i seguenti documenti (scaricabili in allegato):

  • Contratto Integrativo d'Istituto 
  • Relazione illustrativa redatta dal Dirigente Scolastico
  • Relazione tecnica redatta dal DSGA

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Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva::2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.